Fism Bari

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TITOLO I – NORME GENERALI 

Costituzione – Natura – Durata – SedeScopi  

 

Art. 1 - Costituzione e durata 

1.È costituita la Federazione Italiana Scuole Materne della Provincia di Bari denominata “Fism Bari”, organismo associativo, promozionale e rappresentativo delle Scuole d’infanzia non statali, paritarie e non, operanti prevalentemente nella Provincia di Bari che si qualificano autonome e orientano la loro attività all’educazione integrale della personalità dei bambini e delle bambine, in una visione cristiana dell’uomo, del mondo e della vita. La Federazione aderisce alla F.I.S.M. Nazionale - Federazione Italiana Scuole Materne (Fondata a Roma Il 1° Marzo 1974) ed alla Fism Regionale Puglia. L’associazione non ha fini di lucro.

2. La sua durata è illimitata

3. Le Scuole dell’infanzia aderenti alla Federazione possono promuovere aggregati e distinti servizi di accoglienza per bambini di età inferiore a quella prevista per l’ammissione alla scuola dell’infanzia nell’ambito del sistema di servizi per la prima infanzia.

Art. 2 - Sede Legale  

La Fism Bari ha sede Legale in Bari presso l' Istituto Figlie del Divino Zelo Scuola dell'Infanzia Paritaria P. Annibale Maria di Francia alla Via Quarto 17/a - 70125 Bari.

Art. 3 - Sede Amministrativa

La sede Amministrativa è istituita in Andria alla Via Foscolo n. 3.

Art. 4 - Obiettivi

La Federazione, con riferimento al Magistero della Chiesa, fa propri i principi contenuti nelle dichiarazioni dell’O.N.U., della Comunità Europea sui diritti dell’infanzia e quelli sanciti dalla Costituzione Italiana.

Art. 5 - Struttura della federazione e contenuti del patto federativo

1. La Federazione ha la struttura democratica. I componenti gli organi della Federazione prestano la propria attività istituzionale in modo volontario e gratuito. È esclusa ogni forma di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, tra le aderenti, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte per legge.

2. Alla Federazione aderiscono le singole Scuole dell’infanzia autonome operanti prevalentemente nella provincia Bari tramite il rappresentante legale dell’ente gestore o suo delegato.

3. Per far parte della Federazione, la singola Scuola dell’infanzia deve presentare domanda di ammissione; la domanda deve contenere l’impegno a rispettare lo Statuto della Federazione e le delibere degli Organi Federali; l’impegno al versamento delle quote sociali; l’accettazione dei fini e degli scopi della Federazione. L’accettazione della domanda è deliberata dal Consiglio Direttivo Provinciale.

4. L’adesione di una Scuola alla FISM è incompatibile con l’adesione ad altre associazioni di categoria, escluse FIDAE e AGIDAE.


Art. 6 - Scopi e strumenti

1 - La Federazione si propone fini di servizio, coordinamento, tutela e rappresentanza delle Scuole materne aderenti.
In Particolare:
a) promuove ed aiuta la costituzione di nuove Scuole materne/dell’infanzia autonome e di nuovi servizi all’infanzia;
b) procura alle Scuole aderenti direttamente o indirettamente (stipulando apposite convenzioni) servizi, assistenza pedagogica, didattica, legale, finanziaria ed amministrativo – fiscale;
c) promuove occasioni di approfondimento dell’ispirazione cristiana delle ;
d) predispone opportuni mezzi d’informazione destinati alle Scuole aderenti;
e) rappresenta le Scuole aderenti nei rapporti con le autorità civili, religiose, giudiziarie ed amministrative;
f) favorisce la qualificazione e la formazione permanente di quanti operano nella Scuola dell’infanzia, mediante proprie iniziative di studio, di aggiornamento e di coordinamento;
g) sollecita, con adeguata azione ai diversi livelli, procedimenti legislativi ed interventi economici a favore delle aderenti;
h) informa e sensibilizza l’opinione pubblica intorno al servizio reso dalle Scuole dell’infanzia aderenti.

2 - La Federazione realizza i suoi scopi con gli strumenti più idonei tra i quali centri servizi, stampa di libri e pubblicazioni, produzione e distribuzione di stampati e strumenti multimediali.

3 - La Federazione garantisce alle Scuole aderenti la propria autonomia statutaria ed amministrativa, ne rispetta e difende la autonomia patrimoniale, nonché la personalità morale e giuridica.

Art. 7 - Cessazione di appartenenza alla Federazione
1 - Le singole Scuole materne/dell’infanzia aderenti cessano di far parte della Federazione:
a) per chiusura della Scuola;
b) per rinuncia comunicata per iscritto alla Federazione con un preavviso di almeno tre mesi;
c) per il venir meno dei requisiti di cui all’art.5 pp. 3 e 4;
d) per cancellazione deliberata dal competente organo a seguito di inosservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli Organi statutari.

La Scuola dimissionaria non ha diritto al rimborso delle quote versate ed è tenuto a versare quelle dovute per l’esercizio in corso.

Art. 8 - Continuità educativa
La Federazione promuove la partecipazione dei genitori dei bambini iscritti, degli educatori e degli operatori nella singola Scuola materna/dell’infanzia.

Art. 9 - Consulente ecclesiastico
La Federazione concorda con l’Autorità Ecclesiastica la nomina di un Consulente ecclesiastico in considerazione della rilevanza riconosciuta all’ispirazione cristiana dell’attività educativa.

Art. 10 - Patrimonio sociale
Il patrimonio della Federazione è costituito:
1. dalle quote associative delle aderenti;
2. da eventuali contributi di Enti pubblici e privati;
3. da eventuali proventi di gestione;
4. da lasciti, acquisti, donazioni, beni mobili ed immobili.

Art. 11 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine dell’esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea provinciale per l’approvazione, entro quattro mesi, il rendiconto consuntivo e il preventivo.
 

  TITOLO II – ORGANI E LORO COMPITI

 

Art. 12

Organi della Federazione Provinciale sono:  

l’Assemblea Provinciale della Federazione è composta da un rappresentante per ogni Scuola aderente o suo delegato. All’Assemblea partecipano, con diritto di voto, anche i legali rappresentanti delle componenti il Consiglio Direttivo in carica;

il Consiglio Direttivo composto da 7 o 9 membri eletti dall’Assemblea Provinciale e dai Consiglieri Nazionali residenti nella Provincia;

il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti;

il Collegio dei Sindaci, composto da tre effettivi, di cui uno con mansioni di Presidente, e da due supplenti, eletti dall’Assemblea;

il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri.  

 

 

L’assemblea provinciale

 

Art. 13

L’Assemblea provinciale:

- approva il Regolamento provinciale proposto dal Consiglio Direttivo;
- approva il piano annuale di attività e il preventivo e il consuntivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, ogni quattro anni;
- elegge i delegati per il Congresso Nazionale;
- delibera circa le modifiche dello statuto e lo scioglimento anticipato della Federazione.

  • approva il Regolamento provinciale proposto dal Consiglio Direttivo;

  • approva il piano annuale di attività e il bilancio preventivo e consuntivo;

  • elegge i membri del Consiglio Direttivo, ogni quattro anni;

  • elegge il Presidente del Collegio sindacale ed i Sindaci, ogni quattro anni;

  • elegge il Collegio dei Probiviri, ogni quattro anni;

  • delibera su i ricorsi avverso i provvedimenti di cancellazione di Enti federati adottati dal Consiglio Direttivo;

  • elegge i delegati per il Congresso Nazionale.

  • L’Assemblea Provinciale si riunisce almeno una volta all’anno in sessione ordinaria. Su richiesta di un terzo degli associati o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere convocata in sessione straordinaria secondo necessità.
    La convocazione sia ordinaria che straordinaria e con il relativo Ordine del giorno deve essere fatta per iscritto almeno 15 giorni prima e deve essere inviata a tutti gli associati con lettera o con altro mezzo idoneo a farne conoscere il contenuto.
    Le riunioni dell’Assemblea Provinciale sono presiedute dal Presidente Provinciale della Federazione.
    L’adunanza è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
    Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
    Gli associati possono essere rappresentati da delegati di altre Scuole materne/dell’infanzia aderenti, con delega scritta, ogni scuola aderente non può rappresentare più di un'altra scuola aderente.

    Art. 14. - Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei componenti l’Assemblea Provinciale con apposita deliberazione, preventivamente iscritta all’ordine del giorno, da parte dell’Assemblea provinciale sia ordinaria che straordinaria, presenti non meno di due terzi degli associati e con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei presenti.

     

    Il Consiglio Direttivo

     

    Art. 15

    Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni trimestre e:  

    dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea Provinciale;

    accetta l’adesione delle Scuole che ne fanno richiesta ai sensi dell’art.5 comma 3, 4 e 5 e dichiara la cessazione degli associati a norma dell’art. 5;

    determina le quote associative annuali;

    predispone il piano annuale di attività;

    redige il preventivo e il consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Provinciale;

    delibera gli atti di straordinaria amministrazione;

    delibera le convocazioni ordinaria e straordinaria dell’Assemblea;

    predispone il regolamento interno e le modifiche da sottoporre all’Assemblea Provinciale;

    svolge una funzione di riferimento e di coordinamento delle Scuole aderenti attraverso opportuni mezzi di informazione;

    sollecita aiuti finanziari e sovvenzioni da parte di Enti pubblici e privati in favore degli associati;

    programma e organizza attività di formazione e aggiornamento “face to face” o e-learning rivolte a tutte le componenti scolastiche delle Scuole aderenti al fine di migliorare l’offerta formativa e innalzare la qualità del servizio offerto da quest’ultime;

    imposta la propria attività su criteri di efficienza e di efficacia attraverso gli strumenti della programmazione per obiettivi e della valutazione;

    promuove iniziative di carattere pedagogico – didattico, assistenziale, amministrativo economico ritenute necessarie ed opportune per il potenziamento della Federazione e delle scuole aderenti;

    per l’attuazione di progetti di formazione può avvalersi del patrocinio di Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Società, Università, Comuni, Regione Puglia, Provincie, Comunità

     

    Art. 16

    Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario-Tesoriere.Quest’ultimo può non far parte del Consiglio Direttivo.

    Il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare alle proprie riunioni esperti nelle diverse materie.

    Il Consiglio Direttivo è responsabile dinnanzi all’Assemblea Generale.

    I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

     

    ART. 17  

    Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi su convocazione del Presidente Provinciale.

    Il Consiglio è altresì convocato dal Presidente su richiesta di almeno un terzo dei componenti. In tal caso la riunione dovrà avvenire entro un mese dalla richiesta.Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

    ART. 18

    Nel caso di dimissioni o di vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo subentrano, nell’ordine, i primi dei non eletti; in mancanza di non eletti per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo ratificata dall’Assemblea nella successiva adunanza.

    Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo il Presidente rimarrà in carica per l’ordinaria amministrazione con l’obbligo di convocare l’Assemblea Provinciale entro tre mesi.

     

    Il Presidente Provinciale

     

    ART. 19

    Il Presidente Provinciale è il legale rappresentante della Federazione. Egli gode di tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; vigila e dirige l’attività della Federazione; convoca l’Assemblea; firma la corrispondenza e gli atti d’ufficio: emette e firma i mandati di pagamento; cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Icasi di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica, da parte di questo, alla riunione successiva.

    Il Presidente può delegare permanentemente alcune proprie funzioni al Vice-presidente o ad altro membro del Consiglio. In sua assenza le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice-presidente o ad altro membro del Consiglio. In sua assenza le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice-presidente ad esclusione delle funzioni già delegate. Il Presidente resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

     

    Il Segretario-Tesoriere

     

    ART. 20

    Il Segretario-tesoriere redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura la corrispondenza; dirama gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Provinciale su incarico del Presidente Provinciale; è responsabile della regolare tenuta degli atti e dei registri; cura le entrate e le uscite della Federazione, provvede e conserva i libri dell’ufficio, riscuote e quietanza i contributi ordinari e straordinari e provvede al pagamento di tutte le spese della gestione ordinaria; cura l’inventario dei beni della Federazione Provinciale, predispone il preventivo e il consuntivo da presentare all’esame del Consiglio, espleta tutte le pratiche che per legge riguardano l’attività della Federazione.

     

    ART. 21 - Scioglimento e liquidazione della Federazione

    Per lo scioglimento della Federazione è necessario la convocazione di un’apposita Assemblea, con la presenza di almeno i due terzi dei rappresentanti degli associati e la deliberazione, a scheda segreta, deve riportare il voto favorevole allo scioglimento della maggioranza assoluta degli associati. La proposta di scioglimento può essere fatta o dal Consiglio Direttivo, nella pienezza dei poteri e non in regime di prorogatio, o da un terzo degli associati.

     

    ART. 22

    In caso di scioglimento il patrimonio della Federazione residuato dalla liquidazione viene devoluto ad Associazione/i aventi finalità analoghe. I criteri e le modalità di devoluzione sono adottati dall’Assemblea insieme alle delibera che stabilisce l’estinzione della Federazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

    ART. 23 - Norme Conclusive

    Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto nazionale della FISM ed alle norme della legge italiana in materia di associazioni.

     

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